Targhe Prova

Rilascio targa prova, a che serve

Il rilascio targa prova è una prassi necessaria per tutti quei soggetti che necessitano di tale contrassegno, il quale può essere utile per eseguire delle prove di tipo tecnico, operazioni di collaudo, ma anche un semplice allestimento all'interno di una rivendita per cui servono targhe motoveicoli e autoveicoli provvisori. Prima dell'anno 2002 l'iter per il rilascio della targa prova non era disciplinato in maniera particolare, ma a partire da quell'anno il legislatore ha provveduto a definire norme più stringenti circa la documentazione necessaria per la circolazione con tale contrassegno, l'identificazione della platea dei destinatari, e naturalmente anche le sanzioni previste per coloro che circolano sprovvisti della targa di prova.

Chi può richiedere il rilascio targa prova

La normativa vigente delinea in maniera chiara ciò che serve per il rilascio, l'uso, la revoca e il rinnovo della targa di prova, per cui la circolazione del veicolo con questo contrassegno speciale può interessare soprattutto determinate categorie di soggetti, ovvero:

  • Aziende costruttrici di veicoli e rimorchi
  • Rappresentanti delle fabbriche
  • Concessionarie
  • Agenti di vendita autorizzati
  • Esercenti di aziende e officine di riparazione
  • Costruttori di pneumatici
  • Costruttori di carrozzerie
  • Università ed enti locali che operano nella ricerca e sperimentazione veicoli
  • Imprese che operano nel trasferimento su strada di veicoli non immatricolati per tragitti non superiori a 100 chilometri percorsi

I documenti per il rilascio targa prova

Tra oneri fiscali, diritti motorizzazione e certificati di identità personali, l'insieme dei documenti per il rilascio targa prova comprende in dettaglio:

  • Domanda di circolazione di prova su modello DTT2119
  • Certificato della Camera di Commercio o autocertificazione attestante l'attività svolta
  • Codice fiscale
  • Partita Iva
  • Attestazioni di pagamento

Gli stessi documenti e attestazioni di pagamento devono essere presentati anche per il rinnovo della targa di prova, consegnando in allegato anche l'autorizzazione alla circolazione di prova in originale. La validità dell’autorizzazione alla circolazione provvisoria è annuale e la targa di prova deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo, inoltre la normativa prevede anche la presenza del titolare del permesso di autorizzazione. In alternativa a quest'ultimo potrà essere a bordo del veicolo con il rilascio targa prova autorizzato un soggetto terzo, il quale però deve dimostrare un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione: egli dovrà presentare in caso di controllo delle autorità competenti la delega del titolare oltre a un documento di riconoscimento valido.

Guida senza targa di prova: le sanzioni

La normativa che disciplina il rilascio targa prova di un veicolo ha previsto anche le possibili sanzioni in caso il titolare venga trovato sprovvisto del contrassegno: in prima istanza scatta la sospensione dell'efficacia circa l'autorizzazione rilasciata, per cui il titolare dovrà rispondere delle violazioni previste dal Codice della Strada come se il permesso o l'autorizzazione alla circolazione di prova non fossero mai state rilasciate.

Ovviamente può capitare che la mancanza della targa di prova sia dovuta a fattori del tutto indipendenti rispetto alla volontà del titolare dell'autorizzazione: in caso di smarrimento o di furto  targa, il titolare per stare a posto dal punto di vista disciplinare deve necessariamente fare denuncia presso le autorità competenti, entro e non oltre le 48 ore dallo smarrimento o dal furto. In questo modo il soggetto titolare del permesso potrà richiedere senza ulteriori accertamenti il rilascio di una nuova targa di prova. Questa descritta in buona sostanza è tutta la prassi che riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova.

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